In risposta all'aumento costante di minacce online, l'Unione Europea ha introdotto una nuova
normativa sulla sicurezza informatica, chiamata Network and Information Security 2 (NIS 2).
Si tratta di un aggiornamento significativo rispetto alla precedente direttiva NIS e impone agli Stati
membri dell'UE l'adozione di regolamenti più stringenti in materia di cybersecurity.
Questa nuova direttiva entrerà in vigore a partire dal 17 ottobre 2024. Si applica a
un'ampia gamma di settori, tra cui i servizi ICT, la ricerca, i servizi digitali, il
manifatturiero, l'industria chimica e alimentare, i servizi postali e di corriere, la gestione dei
rifiuti e molti altri.
Per non incorrere in sanzioni, tutte le aziende impattate dovranno mettersi in regola e
adempiere agli obblighi di cybersicurezza prescritti dalla direttiva. Anche le PMI saranno quindi tenute
ad adottare determinate misure di sicurezza informatica e a segnalare eventuali
incidenti informatici gravi.
Tutte le misure che le aziende devono mettere in pratica per ridurre i rischi cyber e proteggere il proprio business.
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Un SOC (Security Operation Center) a tua disposizione, ovvero un gruppo di esperti dedicato per prevenire, analizzare e rispondere a eventuali minacce informatiche, in linea con le misure previste dalla normativa NIS 2.
Per classificare le imprese, la direttiva NIS 2 fa riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE che definisce le PMI come le aziende che soddisfano i seguenti criteri:
Un’impresa può decidere di soddisfare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. Non deve soddisfare entrambi i requisiti e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualifica di PMI.
La direttiva fornisce anche le definizioni per distinguere le PMI in Micro, Piccole e Medie imprese:
Le modalità di identificazione ed eventuale esclusione dei soggetti sarà chiarita al momento del recepimento nazionale della direttiva.
In generale dovrebbero essere coinvolte tutte le aziende che rivestono un ruolo cruciale nell'economia europea e che forniscono servizi essenziali o importanti. Saranno quindi gli Stati membri a definire l’elenco dei soggetti ritenuti essenziali e importanti.
Sì, anche i soggetti non coinvolti possono adeguarsi alla direttiva NIS 2. Anzi può rivelarsi un’ottima opportunità per la reputazione e la competitività aziendale, visto che l’utente tende a scegliere l’azienda che percepisce come più sicura e affidabile.
Attualmente non sono previsti incentivi specifici per l’adeguamento alla direttiva NIS 2, ma rimangono validi gli strumenti che già finanziano l’innovazione. Per esempio esiste l’incentivo “Industria 4.0”, che prevede il credito di imposta per l’acquisto di alcune soluzioni di cybersecurity.
Eventuali incidenti “significativi” dovranno essere notificati al proprio CSIRT nazionale (Computer Security Incident Response Team) o, se opportuno, alla propria autorità competente. Nel caso italiano, il CSIRT è l’organo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
Per alcune categorie particolarmente critiche, la segnalazione incidenti è già obbligatoria e pertanto il sito è già operativo: Segnalazione evento - CSIRT Italia.
Dovrà essere notificato all’autorità ogni incidente “significativo”, cioè un incidente che:
I soggetti interessati notificano secondo le seguenti modalità:
- Una descrizione dettagliata dell'incidente, comprensiva della sua gravità e del suo impatto
- Il tipo di minaccia o la causa di fondo che ha probabilmente innescato l'incidente
- Le misure di attenuazione adottate e in corso
- Se opportuno, l'impatto transfrontaliero dell'incidente
- In caso di incidente in corso al momento della trasmissione della relazione finale di cui alla lettera d), gli Stati membri provvedono affinché i soggetti interessati forniscano una relazione sui progressi in quel momento e una relazione finale entro un mese dalla gestione dell'incidente
Si, anche in questo caso occorre divulgare. Le persone fisiche o giuridiche possano segnalare in forma anonima una vulnerabilità al CSIRT che agisce da intermediario di fiducia agevolando, se necessario, l'interazione tra la persona fisica o giuridica che segnala la vulnerabilità e il fabbricante o fornitore di servizi ICT o prodotti ICT potenzialmente vulnerabili, assicurando l'anonimato della persona fisica o giuridica segnalante.
I compiti del CSIRT designato come coordinatore comprendono:
La direttiva stabilisce un apparato sanzionatorio che i singoli Stati Membri sono chiamati a rendere effettivo, proporzionato e dissuasivo in fase di recepimento ed è prevista la proporzionalità delle sanzioni per i soggetti essenziali e importanti.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
Ciò significa che l’Italia dovrà individuare un massimale per le sanzioni non inferiore a 10.000.000€ o del 2% del fatturato per i soggetti essenziali e di 7.000.000€ o dell’1,4% del fatturato per i soggetti importanti.
Inoltre, la non conformità di un’organizzazione essenziale può comportare la sospensione o il divieto temporaneo a qualsiasi persona che svolga funzioni dirigenziali (come amministratore delegato o rappresentante legale) di svolgere le suddette funzioni.
Infine, la direttiva prevede che gli Stati membri possano poter stabilire sanzioni penali in caso di violazione delle norme nazionali di recepimento.
La Direttiva dispone che gli Stati Membri conferiscano priorità ai compiti di vigilanza alle autorità competenti – nel caso italiano il CSIRT Italia – al fine di monitorare efficacemente l’adozione delle misure necessarie a garantire il rispetto della presente direttiva. Le priorità si fondano su un approccio basato sul rischio e le metodologie di vigilanza sono stabilite dallo CSIRT che, nell'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza abbiano il potere di sottoporre tali soggetti come minimo a:
Inoltre, la Direttiva prevede che se autorità preposte ricevono elementi di prova, indicazioni o informazioni secondo cui un soggetto importante non rispetta presumibilmente la presente direttiva, in particolare dagli articoli 21 e 23 della medesima, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti intervengano, se necessario, mediante misure di vigilanza ex post.
Per l’Italia i controlli saranno effettuati da un nucleo apposito costituito presso l’ACN, alla cui guida è stato posto un ufficiale della GDF. Inoltre, l’ACN ha stipulato accordi con i vari Law enforcers per ottenere un meccanismo di segnalazione incrociata tra denuncia alle autorità che andrà segnalata ad ACN e segnalazione al CSIRT che sarà segnalata alle autorità di polizia per la verifica di fattispecie di reato eventuali.
Poiché NIS 2 è una direttiva dell'Unione Europea, gli Stati membri devono trasporla nella legislazione nazionale entro il 17 ottobre 2024. NIS 2 sarà applicata a partire dal 18 ottobre 2024, anche se gli Stati Membri hanno tempo fino al 17 aprile 2025 per finalizzare l'elenco delle organizzazioni che devono conformarsi.
Il recepimento nazionale della Direttiva NIS 2 è stato fissato al 18 ottobre 2024. Questo significa che entro tale data, gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno adattare le proprie normative alla nuova direttiva per garantire un elevato livello di cybersecurity.
Prima del recepimento della direttiva da parte degli Stati Membri, non sono previsti obblighi da adempiere. Tuttavia, le organizzazioni hanno l’opportunità di iniziare fin da subito a “familiarizzare” con la NIS 2 e iniziare per tempo a pianificare il percorso di adeguamento da intraprendere.
Rimangono fermi gli obblighi disposti da altre normative come ad esempio la Direttiva NIS 1, il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica o dal DDL Cybersecurity attualmente in corso di approvazione parlamentare, che anticipa taluni contenuti del decreto di recepimento della NIS 2 (es. Segnalazione al CSIRT per talune categorie particolarmente critiche).